| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.L. 29/03/2004 n. 796. All'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto Decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonchè la pubblica utilità dell'opera; lo stesso Decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato". 7. Al comma 12 dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "della presente Legge", sono inserite le seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente Legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici". 8. Al comma 12 dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente". 9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Fi- renze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». -Il testo del comma 176 dell'art. 4, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, è il seguente: «176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente Legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.». Art. 3. Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe 1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, del- T.C.D.L. 29-03-2004 N. 79 – Sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali. l'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attività ordinaria del personale, senza deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il Decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe. ((2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente Decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di Euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((3-bis. Ai fini dell'emanazione del Decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.)) 4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attività di cui al presente Decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: -Per il testo dell'art. 6, comma 2 della Legge 1 agosto 2002, n. 166, vedi riferimenti normativi all'art. 1. - Il testo dell'art. 8, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2003, è il seguente: «5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'art. 4, comma 5, lettere d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresì sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).». - Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, è il seguente: «Art. 15 (Accordi conclusi dalle P.A.). 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5.». Art. 4. Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del De- creto-Legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifica- T.C.D.L. 29-03-2004 N. 79 – Sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali. zioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. ((1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno delle condizioni tecniche, economiche e ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1.)) 2. Il Registro italiano dighe predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato all'articolo 5-bis, comma 2, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione. 4. Il Registro italiano dighe richiede, ((qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584.)) ((4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente Decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 e alle condizioni di sicurezza di cui al presente articolo.)) Riferimenti normativi: -Per il testo dell'art. 1 del Decreto-Legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 1994, n. 584, vedi riferimenti normativi all'art. 1. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|